AVVIAMENTO COMMERCIALE IL CALCOLO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

In un mercato altalenante è sempre più frequente imbattersi in clienti che vogliono cedere la propria attività  d’impresa; di contro altrettante sono le persone che sfiduciate dalla mancanza di lavoro dipendente, tentano acquisendo un’attività a basso costo di mettersi in proprio.

Ecco che il professionista si trova a dover predisporre la valutazione dell”azienda oggetto della cessione, aspetto fondamentale dove porre molta attenzione è quello della valutazione dell’avviamento commerciale, valutazione che poi verrà trasfuso con separata esposizione nell’atto di cessione d’azienda; da esso scaturirà la tassazione ai fini dell’imposta di registro e dove contestato un maggior valore accertato.

Nella prassi, infatti, la gran parte degli accertamenti/contestazioni che l’amministrazione finanziaria fa su tali atti è relativa alla determinazione dell’imposta di registro legata alla valutazione dell’avviamento.

Complesso è determinare con certezza tale valore in quanto giocano notevoli variabili che possono essere favorevoli ma a volte sfavorevoli alla determinazione del valore dell’avviamento.

Il Ministero delle Finanze, non risolve il problema in modo esaustivo ma, con l’emanazione del DPR 31 luglio 1996 n. 460, fissava le modalità di applicazione dell’accertamento con adesione in materia di imposta di registro ed all’ art. 2 comma 4 del detto decreto, le modalità del calcolo del valore dell’avviamento delle aziende ai fini specifici della tassazione dell’imposta di registro; metodo comunque di tipo forfettario e non matematico.

In particolare detto valore veniva determinato sulla base degli gli elementi che venivano desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata sulla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è intervenuta la cessione, moltiplicata per tre, fermo restando che la percentuale di redditività non poteva essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo; il moltiplicatore doveva essere ridotto da tre a due nei casi in cui ricorreva ameno una delle seguenti situazioni:
A) – l’attività fosse iniziata entro i tre periodi di imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
B) – l’attività non fosse stata esercitata, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento, nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento;
C) – qualora l’attività fosse svolta presso locali condotti in locazione, la durata residua del relativo contratto di locazione risultasse inferiore a dodici mesi.

Tuttavia tale metodo, pur abrogato con l’entrata in vigore del DLGS. 19 giugno 1997 n. 218, in particolare l’articolo 2, comma 4 del detto DRP, veniva ripreso con la comunicazione di servizio n. 52 del 25 luglio 2003, dove l’Agenzia delle Entrate specificava che il contribuente, in ipotesi di cessione d’azienda, poteva determinare il valore dell’avviamento secondo il metodo di calcolo previsto dall’art. 2 comma 4 del DPR 460/96.

Si ritorna al passato.

Tale metodo, come abbiamo già sopra detto, non ha la certezza di determinare la valutazione dell’avviamento ma da comunque un’indicazione di massima, un riferimento attendibile sul quale lavorare.

Vediamo ora un esempio pratico

           AZIENDA CEDUTA NELL’ANNO 2014 CHE PRESENTA I SEGUENTI DATI FISCALI

  ANNO         REDDITO IMPONIBILI           RICAVI IMPONIBILI          REDDITIVITÀ IN PERCENTUALE

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2011                       180.000                               2.000.000                                          9,00%
2012                       120.000                               1.500.000                                          8,00%
2013                       100.000                               1.100.000                                          9,09%
2014                         90.000                                  800.000                                        11,25%

La percentuale di redditività non potrà essere inferiore al 11,25% cioè alla percentuale di redditività riferita al periodo d’imposta nel quale si è avuta la cessione d’azienda.

Vediamo ora l’altro parametro cioè la media dei ricavi relativa ai 3 periodi d’imposta precedente il periodo in cui si è avuta la cessione, nella fattispecie : anno 2011,2012,2013; tale media è : € 1.533.333.

Quindi si prenderà il valore medio determinato di € 1.533.333 e si moltiplicherà per la percentuale risultante dell’ 11,25%; il risultato, pari ad € 172.500 si moltiplicherà per 3;
Totale = € 517.500
In caso vi siano i presupposti per applicare alla media dei ricavi il moltiplicatore di 2 anziché di 3, l’avviamento avrà il valore di € 345.000.

Gianluigi Montini